FAQ INKMAR - Guida pratica

Domande frequenti

Avvio della mediazioneTorna all’indice

1. Come posso avviare una mediazione con INKMAR?

Accedi alla pagina “Avvio mediazione”, compila il modulo e allega la documentazione richiesta. Il regolamento consente anche l’invio dell’istanza tramite PEC a inkmar@pec.it.

2. Quali informazioni devo inserire nell’istanza?

Indica i dati delle parti e i relativi recapiti, l’oggetto della controversia, le ragioni della richiesta, il valore, la tipologia della mediazione e la sede prescelta. Il modulo contiene esempi per agevolare la compilazione.

3. Quali documenti devo preparare?

Prepara in PDF la ricevuta di pagamento e, quando necessari, la delega o procura, il documento di identità del delegato e i documenti a sostegno dell’istanza. Per più deleghe o più documenti, segui le indicazioni del modulo sull’unione dei file nella rispettiva categoria.

4. È obbligatorio allegare documenti sulla controversia?

Il modulo indica come facoltativi gli allegati a sostegno della controversia. Presenta quelli pertinenti e utili alla trattazione; restano necessari i dati e gli altri documenti richiesti per la regolare presentazione dell’istanza.

5. Posso scegliere la sede della mediazione?

Il modulo permette di selezionare una sede INKMAR. Nell’elenco “Sedi & mediatori” sono indicati gli indirizzi e i riferimenti territoriali, da considerare nella scelta della sede competente.

6. Posso indicare un mediatore preferito?

Sì. Puoi esprimere una preferenza nel modulo di avvio. La richiesta non è vincolante: la nomina compete all’Organismo secondo i criteri del regolamento e le disponibilità operative.

7. Posso scegliere la data e l’ora del primo incontro?

Puoi indicare una data e un orario preferiti. Sono richieste indicative, soggette alla conferma dell’Organismo e alla compatibilità con l’organizzazione del procedimento.

8. Quando viene fissato il primo incontro?

Il regolamento prevede che il primo incontro sia fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. Per esigenze urgenti, contatta preventivamente l’Organismo.

9. Come ricevo conferma dell’invio dell’istanza?

Il modulo online prevede l’invio immediato della ricevuta alla PEC indicata. Se non la ricevi, verifica l’indirizzo inserito e contatta l’Help Desk prima di ripetere l’invio.

10. Chi provvede alla convocazione delle altre parti?

La segreteria dell’Organismo comunica la domanda e i dettagli del primo incontro con un mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. I servizi pubblicati prevedono convocazioni tramite PEC o raccomandata 1.

Adesione alla mediazioneTorna all’indice

11. Ho ricevuto una convocazione: come aderisco?

Accedi alla pagina “Adesione mediazione”, inserisci il codice del procedimento e la data dell’incontro riportati nella convocazione, compila i dati richiesti e allega la ricevuta del pagamento e gli eventuali ulteriori documenti. Il regolamento consente anche l’adesione tramite PEC.

12. Entro quando devo comunicare l’adesione?

Il regolamento invita la parte convocata a comunicare l’adesione almeno due giorni lavorativi prima del primo incontro. Comunicare tempestivamente la propria decisione agevola l’organizzazione e permette alla parte istante di regolarsi di conseguenza.

13. Dove trovo il codice del procedimento?

Il codice è riportato nella lettera di convocazione, insieme alla data dell’incontro. Utilizzalo nei moduli e nelle comunicazioni relative alla mediazione.

14. Come ricevo conferma dell’adesione?

Il modulo online prevede l’invio immediato della ricevuta di adesione alla PEC indicata.

15. Se la parte convocata non aderisce, il primo incontro si svolge comunque?

Per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice, il regolamento prevede che il mediatore tenga il primo incontro con la parte istante anche in assenza di adesione della parte convocata. L’assenza viene documentata nel verbale.

Partecipazione agli incontriTorna all’indice

16. È necessaria l’assistenza di un avvocato?

Nelle mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice è prevista l’assistenza dell’avvocato. Nelle mediazioni facoltative il regolamento consente di partecipare senza avvocato, ferma la possibilità di farsi assistere anche successivamente.

17. Posso partecipare in videoconferenza?

Sì. I moduli di avvio e adesione permettono di scegliere tra partecipazione in presenza e in videoconferenza.

18. Le parti possono partecipare con modalità diverse?

Sì. INKMAR prevede anche incontri in modalità mista, con alcuni partecipanti in presenza e altri collegati da remoto.

19. Posso modificare la modalità di partecipazione già scelta?

I moduli indicano che la scelta è modificabile. Comunica tempestivamente la variazione all’Organismo per consentire l’organizzazione dell’incontro.

20. Dove trovo il link per la videoconferenza?

Accedi alla sezione “Visione & partecipazione” e al procedimento di tuo interesse. La sezione mette a disposizione l’accesso al collegamento per l’incontro.

21. Quali accorgimenti devo adottare per collegarmi?

Utilizza un dispositivo che consenta di vedere e sentire gli altri partecipanti e di essere visto e sentito. Collegati da un ambiente riservato e non condividere il link con soggetti estranei al procedimento.

22. Il mediatore decide chi ha ragione?

Il mediatore aiuta le parti a cercare una soluzione condivisa e non può imporre un accordo. Il regolamento disciplina anche la formulazione di una proposta su richiesta congiunta delle parti.

23. Possono svolgersi incontri separati con il mediatore?

Sì. Il regolamento consente sessioni congiunte e separate. Le informazioni acquisite in una sessione separata restano soggette alle regole di riservatezza.

24. Possono partecipare consulenti, esperti o altre persone?

Il regolamento ammette notai, esperti e consulenti quando richiesti e con il consenso delle parti. Non sono ammesse presenze di soggetti estranei: concorda preventivamente ogni partecipazione aggiuntiva.

Deleghe e procureTorna all’indice

25. Posso farmi rappresentare da un’altra persona?

La partecipazione personale costituisce la regola per le persone fisiche. Quando ricorrono i presupposti per la rappresentanza, occorre una procura adeguata che attribuisca i necessari poteri sostanziali. Verifica preventivamente con il tuo avvocato e con l’Organismo il documento da utilizzare nel caso concreto.

26. Qual è la differenza tra delega alla partecipazione e delega alla firma?

La procura per la partecipazione attribuisce al rappresentante i poteri di intervenire e trattare la controversia al posto della parte. La delega alla firma prevista dai modelli INKMAR riguarda invece la parte che partecipa in videoconferenza e incarica il proprio avvocato di firmare il verbale per suo conto perché non dispone di firma digitale.

27. Quale modello devo utilizzare?

SituazioneModello pubblicato
Persona fisica che conferisce procura per la partecipazioneDelega 1
Legale rappresentante di un’azienda che conferisce procura per la partecipazioneDelega 2
Persona fisica presente in videoconferenza che delega l’avvocato alla firmaDelega 3
Legale rappresentante presente in videoconferenza che delega l’avvocato alla firmaDelega 4

28. Devo utilizzare obbligatoriamente i modelli INKMAR?

No. La pagina dei modelli chiarisce che è possibile presentare anche deleghe predisposte autonomamente, adeguate alla situazione e ai poteri da conferire.

29. Posso compilare le deleghe online?

Sì. Ciascuno dei quattro modelli è disponibile sia in PDF sia mediante compilazione online. La compilazione non sostituisce la sottoscrizione del documento da parte del delegante.

30. Come devo completare i modelli PDF?

Inserisci tutti i dati richiesti, identifica il procedimento e sottoscrivi entrambe le pagine. I modelli pubblicati prevedono di allegare una copia del documento di identità del delegato.

31. La delega alla firma permette alla parte di non partecipare?

No. I modelli 3 e 4 sono predisposti per una parte che partecipa in videoconferenza. L’eventuale rappresentanza in sua assenza richiede una valutazione distinta e poteri adeguati.

Costi, pagamenti e fattureTorna all’indice

32. Dove posso conoscere il costo della mediazione?

Consulta il listino pubblicato sul sito. Gli importi dipendono dal valore della controversia, dalla tipologia della mediazione e dal suo svolgimento ed esito. Per un conteggio riferito al tuo procedimento, contatta l’Organismo.

33. Gli importi pubblicati comprendono l’IVA?

Sì. Il listino indica che gli importi sono espressi in euro, IVA inclusa, e si riferiscono a ogni singola parte.

34. Il pagamento iniziale copre tutta la mediazione?

Non sempre. Se la parte convocata non aderisce, per la parte istante è dovuto soltanto l’importo iniziale di avvio, comprensivo dello svolgimento del primo incontro; la parte convocata che non aderisce non sostiene spese di adesione. Se il procedimento si conclude al primo incontro senza accordo, ciascuna parte partecipante sostiene soltanto l’importo iniziale di avvio o adesione. Se viene raggiunto un accordo al primo incontro, sono dovute le spese di mediazione previste dal listino per l’accordo raggiunto al primo incontro. Se il procedimento prosegue, le spese di mediazione sono determinate secondo l’esito: accordo raggiunto successivamente al primo incontro oppure mancato accordo successivamente al primo incontro. Gli importi sono calcolati per ciascuna parte e secondo il valore della controversia, come indicato nel listino pubblicato sul sito.

35. Quando devo pagare l’importo iniziale?

La parte istante lo corrisponde contestualmente alla presentazione dell’istanza; la parte convocata contestualmente all’adesione. La ricevuta deve essere allegata alla relativa comunicazione, fatti salvi i casi di esonero applicabili.

36. Come posso effettuare il pagamento?

Puoi pagare tramite bonifico bancario o carta attraverso PayPal, utilizzando i dati e le istruzioni pubblicati nelle pagine operative del sito.

37. Quale causale devo indicare nel bonifico?

Per l’avvio, indica “Avvio mediazione” seguito dal nome della parte istante. Per l’adesione, indica il codice del procedimento, “Adesione” e il nome della parte convocata, come previsto dalla pagina dedicata.

38. Sono previste spese per le raccomandate?

La pagina di avvio indica un costo aggiuntivo di € 12,00 per ogni parte convocata con raccomandata 1 con prova di consegna. Verifica il conteggio nel modulo prima del pagamento.

39. Più soggetti possono essere considerati un unico centro di interessi ai fini dei costi?

Le parti che chiedono di essere considerate un unico centro di interessi devono formulare e motivare la richiesta prima dell’inoltro dell’istanza oppure prima dell’adesione al procedimento. Spetta all’Organismo decidere se la richiesta può essere accolta. L’eventuale autorizzazione deve essere allegata all’istanza o alla comunicazione di adesione. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute successivamente all’inoltro dell’istanza o dell’adesione. Riferimento: articolo 16 del Regolamento dell’Organismo.

40. Posso chiedere l’esonero dalle indennità di mediazione?

Per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice, il regolamento contempla l’esonero in presenza dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato. Consulta la pagina “Gratuito patrocinio” e presenta la documentazione richiesta. L’esonero dalle indennità dell’Organismo e l’ammissione al patrocinio per l’assistenza legale sono profili da distinguere.

41. Come posso richiedere la fattura?

Compila il modulo “Richiesta fattura”, indicando il codice del procedimento, l’importo complessivamente corrisposto, i dati fiscali dell’intestatario e i recapiti richiesti.

42. Le indennità di mediazione dovute da una pubblica amministrazione sono soggette al CIG e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?

No. Le somme dovute a INKMAR per le spese di avvio e le spese di mediazione relative a un procedimento disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 non costituiscono il corrispettivo di un’ordinaria fornitura di beni o servizi affidata mediante appalto, ma indennità connesse all’amministrazione di un procedimento di mediazione civile. L’art. 56, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 include i servizi di arbitrato e di conciliazione tra gli appalti esclusi nei settori ordinari; le Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con deliberazione n. 585 del 19 dicembre 2023, li escludono inoltre dall’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Per il pagamento delle sole indennità di mediazione non è pertanto richiesta l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), non è dovuta la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e, nella fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, può essere indicato il codice di esclusione “ES02 – Servizi d’arbitrato e di conciliazione”. L’esclusione non si estende a eventuali prestazioni differenti affidate all’Organismo mediante un autonomo rapporto contrattuale.

Rinvii e consultazione del procedimentoTorna all’indice

43. Come posso chiedere il rinvio di un incontro?

Utilizza il modulo “Richiesta rinvio incontro”, indicando codice del procedimento, data da rinviare, motivazione e recapiti. Puoi indicare anche una nuova data concordata. Per il primo incontro, il regolamento richiede il consenso di tutte le parti che hanno aderito.

44. L’invio della richiesta modifica automaticamente la data dell’incontro?

No. La richiesta deve essere esaminata e il rinvio confermato dall’Organismo. Non considerare modificato l’appuntamento in assenza della relativa comunicazione.

45. Come posso consultare il procedimento online?

Accedi alla pagina “Visione & partecipazione”. Sono presenti un accesso al singolo procedimento, che richiede il relativo codice, e un accesso per gli avvocati con utente e password. Utilizza i dati di accesso forniti e contatta l’Organismo in caso di difficoltà.

46. Quali documenti posso trovare nel fascicolo online?

La sezione presenta la consultazione della cronologia, dell’istanza, dei documenti, delle convocazioni, delle ricevute PEC e postali, delle adesioni e dei verbali, secondo le abilitazioni e le condizioni di accesso applicabili.

47. Posso verificare le convocazioni e le adesioni?

Sì. I servizi pubblicati prevedono la tracciabilità delle convocazioni, la consultazione delle relative ricevute e la visione delle adesioni online.

48. Che cos’è il Fascicolo Unico Digitale?

È il PDF generato alla chiusura del procedimento che raccoglie in un unico documento la documentazione del fascicolo, organizzata per la consultazione, il download e l’archiviazione.

49. Posso gestire più procedimenti da un unico pannello?

INKMAR presenta un servizio corporate per banche, aziende e studi legali associati, con consultazione centralizzata e filtri di ricerca. Contatta l’Organismo per conoscere le modalità di attivazione.

Usucapione, riservatezza e assistenzaTorna all’indice

50. Come viene organizzata una mediazione per usucapione con accordo già predisposto?

La pagina dedicata prevede il coordinamento preventivo tra Organismo, avvocati e notaio: presentazione della domanda, adesione delle parti convocate, predisposizione della bozza del verbale e verifica preventiva del notaio. Prima dell’avvio, contatta INKMAR per concordare il percorso.

51. La mediazione per usucapione può svolgersi presso lo studio del notaio?

La pagina dedicata contempla questa possibilità. Il luogo deve essere concordato con le parti, il mediatore e l’Organismo secondo il regolamento.

52. La mediazione per usucapione si conclude sempre in un solo incontro?

Il servizio è organizzato per favorire la conclusione in un incontro quando l’accordo e la documentazione sono stati predisposti e verificati preventivamente. Non è una garanzia applicabile a qualsiasi procedimento: dipende dall’accordo delle parti e dalla completezza delle verifiche necessarie.

53. Posso registrare l’incontro o utilizzare strumenti di trascrizione automatica?

La Privacy Policy vieta ai partecipanti registrazioni, trascrizioni automatiche e acquisizioni dello schermo, salvo le eccezioni espressamente indicate nell’informativa. L’Organismo dichiara di non registrare gli incontri.

54. I dati del procedimento vengono pubblicati?

La Privacy Policy precisa che i dati del procedimento non sono diffusi né resi pubblici. Le comunicazioni avvengono nei limiti necessari alla gestione della mediazione, agli obblighi di legge e alla tutela dei diritti.

55. Per quanto tempo viene conservato il fascicolo?

La Privacy Policy indica cinque anni dalla conclusione del procedimento, salvo ulteriore conservazione imposta dalla legge o necessaria alla tutela di un diritto.

56. Come posso esprimere una valutazione sul servizio?

Puoi compilare la “Scheda di valutazione” disponibile sul sito, esprimendo un giudizio sulla segreteria, sulla sede e sul mediatore.

57. Come posso ottenere assistenza?

Contatta l’Help Desk al numero 0922 661811, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00 con orario continuato. La pagina “Contatti” riporta anche gli indirizzi email e PEC dedicati ai diversi servizi.

Regole, effetti e durata della mediazioneTorna all’indice

58. Che cos’è la mediazione civile e commerciale?

È un procedimento nel quale un mediatore imparziale assiste due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia relativa a diritti disponibili. Il mediatore non decide la lite e non può imporre una soluzione alle parti.

59. In quali casi la mediazione è obbligatoria?

La mediazione costituisce condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. La mediazione può inoltre essere disposta dal giudice, prevista da una clausola contrattuale o statutaria oppure avviata volontariamente.

60. Come si individua l’Organismo territorialmente competente?

La domanda è presentata presso un Organismo avente una sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza territoriale può essere derogata con l’accordo di tutte le parti, secondo quanto previsto dalla legge.

61. Cosa accade se vengono presentate più domande sulla stessa controversia?

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si considera la data del deposito.

62. Come si determina il valore della controversia?

Il valore è indicato nella domanda secondo i criteri previsti dal Codice di procedura civile. Quando la domanda contiene più pretese, il valore è determinato secondo le regole applicabili al caso concreto. Se il valore è indeterminato, indeterminabile o presenta una notevole divergenza tra le parti, l’Organismo lo determina secondo la normativa e il proprio regolamento.

63. La domanda può essere modificata o integrata dopo il deposito?

Eventuali modifiche, integrazioni o estensioni della domanda devono essere comunicate tempestivamente all’Organismo e alle altre parti. La loro ammissibilità e gli eventuali effetti sulla competenza, sul valore, sulle indennità e sul contraddittorio sono valutati nel caso concreto.

64. È possibile chiamare in mediazione altri soggetti dopo l’avvio?

Sì, quando la loro partecipazione è pertinente alla controversia. La richiesta deve essere sottoposta all’Organismo con i dati necessari alla convocazione; può rendersi necessario rinviare l’incontro per consentire la regolare comunicazione e la partecipazione del nuovo soggetto.

65. Quanto dura il procedimento di mediazione?

La legge prevede una durata massima di sei mesi, decorrenti dal deposito della domanda o, nella mediazione demandata dal giudice, dalla scadenza fissata per il deposito. Il termine può essere prorogato, dopo l’avvio e prima della scadenza, con accordo scritto delle parti per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

66. La domanda di mediazione produce effetti sulla prescrizione e sulla decadenza?

Sì. Dal momento in cui la domanda è comunicata alle altre parti produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Se la mediazione non si conclude con un accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’Organismo.

67. È possibile chiedere provvedimenti urgenti durante la mediazione?

Sì. Lo svolgimento della mediazione non impedisce la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale nei casi previsti dalla legge.

68. Cosa accade se una parte non partecipa senza giustificato motivo?

Nei casi previsti dalla legge, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, possono inoltre trovare applicazione le conseguenze economiche e le segnalazioni previste dall’articolo 12-bis del D.Lgs. n. 28/2010.

69. Cosa si intende per giustificato motivo di mancata partecipazione personale?

La valutazione dipende dalle circostanze concrete. La parte che non può partecipare personalmente deve rappresentare tempestivamente l’impedimento e, quando consentito, può conferire a un rappresentante una procura sostanziale idonea a disporre dei diritti oggetto della mediazione.

70. Posso rinunciare alla domanda di mediazione?

La parte istante può comunicare la rinuncia all’Organismo. La segreteria valuterà gli adempimenti conseguenti in relazione allo stato del procedimento, alle eventuali adesioni già ricevute e alle attività già svolte. Le somme già maturate o versate sono trattate secondo la legge, il regolamento e il listino applicabile.

71. Una parte può essere assistita da più avvocati?

Sì. Una parte può essere assistita da più avvocati. È opportuno indicare tutti i difensori nei moduli e comunicare preventivamente i loro recapiti, specificando a quali indirizzi devono essere inviate le comunicazioni relative al procedimento.

Accordo e conclusione del procedimentoTorna all’indice

72. Quali sono i possibili esiti della mediazione?

Il procedimento può concludersi con un accordo totale, con un accordo parziale oppure senza accordo. Può inoltre terminare per mancata adesione o mancata partecipazione della parte convocata, rinuncia o altra causa prevista dalla legge e dal regolamento. L’esito è documentato nel verbale conclusivo.

73. È possibile raggiungere un accordo parziale?

Sì. Le parti possono definire soltanto una parte della controversia e proseguire il confronto sulle questioni residue oppure riservarsi di tutelarle in altra sede. L’oggetto e i limiti dell’accordo devono risultare chiaramente dal testo sottoscritto.

74. Che valore giuridico ha l’accordo di mediazione?

L’accordo vincola le parti che lo sottoscrivono. Quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 28/2010, costituisce titolo esecutivo; negli altri casi può essere omologato dal presidente del tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

75. Quando l’accordo costituisce titolo esecutivo?

Quando tutte le parti sono assistite da avvocati e l’accordo è sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, questi ultimi ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. In presenza dei requisiti di legge, l’accordo costituisce titolo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

76. Chi redige l’accordo di mediazione?

Il mediatore redige il verbale che documenta l’esito del procedimento. Il contenuto negoziale dell’accordo è predisposto dalle parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati e viene allegato al verbale o inserito nello stesso, secondo il caso concreto.

77. Quando è necessario l’intervento del notaio?

Quando l’accordo contiene uno degli atti soggetti a trascrizione previsti dall’articolo 2643 del Codice civile, la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. È opportuno coinvolgere preventivamente il notaio per verificare contenuto, documentazione e adempimenti.

78. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione?

Il mediatore può formulare una proposta quando le parti gliene fanno concorde richiesta. Prima della formulazione, le parti sono informate delle possibili conseguenze previste dalla legge sulle spese dell’eventuale giudizio.

79. Quali conseguenze può avere il rifiuto della proposta?

Se il provvedimento che definisce il successivo giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta rifiutata, oppure ricorrono le altre condizioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice può applicare specifiche conseguenze in materia di spese processuali e contributo unificato.

80. Con quali modalità si svolgono gli incontri e come viene sottoscritto il verbale?

Gli incontri possono svolgersi con tutti i partecipanti in presenza, con tutti i partecipanti in videoconferenza oppure in modalità mista, con alcuni partecipanti in presenza e altri collegati in videoconferenza. Quando tutti i partecipanti sono presenti fisicamente, il verbale e l’eventuale accordo sono sottoscritti con firma analogica. Quando tutti i partecipanti sono collegati in videoconferenza oppure l’incontro si svolge in modalità mista, il verbale e l’eventuale accordo sono sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della legge e del regolamento dell’Organismo.

81. È possibile correggere un errore materiale nel verbale?

Segnala immediatamente l’errore alla segreteria. La possibilità e la modalità di correzione dipendono dalla natura dell’errore, dallo stato del documento e dalle sottoscrizioni già apposte; non possono essere introdotte modifiche sostanziali senza il consenso dei soggetti interessati.

82. Chi provvede alla registrazione dell’accordo?

Gli adempimenti fiscali e l’eventuale registrazione devono essere valutati dalle parti e dai loro professionisti in base al contenuto dell’accordo. L’Organismo rilascia la documentazione del procedimento, ma non sostituisce la consulenza fiscale, legale o notarile necessaria per il caso concreto.

83. Sono previste agevolazioni fiscali per la mediazione?

La legge prevede agevolazioni fiscali per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento, per il verbale contenente l’accordo entro i limiti vigenti e, in presenza dei requisiti, crediti d’imposta. Limiti, condizioni e modalità di richiesta devono essere verificati sulla normativa e sulle disposizioni applicabili al momento della fruizione.

Condominio, società e pubbliche amministrazioniTorna all’indice

84. L’amministratore di condominio può avviare, aderire e partecipare alla mediazione?

Sì. Ai sensi dell’articolo 5-ter del D.Lgs. n. 28/2010, l’amministratore è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. È opportuno allegare la documentazione attestante la qualità di amministratore e comunicare ogni informazione utile sulla rappresentanza del condominio.

85. L’amministratore può concludere direttamente l’accordo per il condominio?

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale. L’approvazione avviene entro il termine indicato nell’accordo o nella proposta, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile. In caso di mancata approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

86. È possibile chiedere un rinvio per convocare l’assemblea condominiale?

Sì. Quando occorre sottoporre all’assemblea una proposta o un possibile accordo, l’amministratore può rappresentare la necessità di un rinvio. La nuova data deve essere concordata o fissata nel rispetto della legge e del regolamento dell’Organismo.

87. Chi partecipa alla mediazione per una società o un altro ente?

Partecipa il legale rappresentante oppure un soggetto munito di poteri idonei a rappresentare l’ente e a disporre dei diritti oggetto della controversia. Devono essere prodotti una visura o altro documento attestante i poteri e, quando necessaria, una procura sostanziale specifica.

88. Come partecipa una pubblica amministrazione?

La pubblica amministrazione partecipa tramite il soggetto autorizzato secondo il proprio ordinamento interno, munito dei poteri necessari per trattare e concludere l’eventuale accordo. È opportuno trasmettere preventivamente il provvedimento di autorizzazione o la documentazione attestante i poteri del rappresentante.

89. Come partecipano minori, incapaci o persone sottoposte ad amministrazione di sostegno?

Partecipano tramite il soggetto che ne ha la rappresentanza o l’assistenza secondo la legge. Quando necessario, deve essere acquisita l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. La documentazione relativa ai poteri e alle autorizzazioni deve essere verificata prima della conclusione dell’accordo.

Mediatore, Organismo e reclamiTorna all’indice

90. Come viene nominato il mediatore?

Il mediatore è designato dall’Organismo secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento INKMAR, tenendo conto dell’eventuale indicazione delle parti, della competenza professionale, della natura della controversia, della sede, della disponibilità e dell’esigenza di assicurare indipendenza e imparzialità.

91. Il mediatore deve dichiarare la propria indipendenza e imparzialità?

Sì. Prima dell’inizio del procedimento il mediatore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assume l’obbligo di comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere su tali requisiti.

92. È possibile chiedere la sostituzione del mediatore?

La parte che ritiene sussistente una circostanza idonea a compromettere l’indipendenza o l’imparzialità del mediatore può segnalarla motivatamente all’Organismo. La richiesta viene valutata secondo la legge e il regolamento, senza che la semplice presentazione determini automaticamente la sostituzione.

93. Può essere nominato un esperto tecnico?

Quando tutte le parti sono d’accordo, l’Organismo può nominare un esperto. Prima dell’incarico vengono definiti l’oggetto dell’attività, il compenso e la relativa ripartizione. Le parti possono concordare che la relazione dell’esperto sia utilizzabile nell’eventuale giudizio, nei limiti consentiti dalla legge.

94. Come posso presentare un reclamo?

Utilizza la pagina “Reclami” pubblicata sul sito, indicando il procedimento interessato, i fatti e i recapiti per la risposta. Il reclamo amministrativo non sostituisce gli strumenti di tutela previsti dalla legge e non sospende automaticamente incontri, termini o pagamenti.

Accreditamento mediatori INKMARTorna all’indice

95. Come posso diventare mediatore INKMAR?

Contatta l’Organismo per conoscere il percorso di accreditamento e ricevere indicazioni sui requisiti e sulla documentazione da presentare, in base alla tua esperienza e formazione.

96. L’accreditamento prevede costi?

L’accreditamento presso INKMAR è gratuito e non comporta costi di iscrizione, mantenimento o cancellazione.

97. Quale supporto offre INKMAR ai mediatori?

INKMAR mette a disposizione assistenza di segreteria, supporto operativo e un’area riservata con strumenti per la gestione degli incontri e dei verbali.

98. Come posso ricevere tutte le informazioni sulla collaborazione?

Per tutte le informazioni sull’accreditamento, sull’organizzazione dell’attività e sui compensi, contattaci al numero 0922 661811, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00. Nella sezione “Area mediatori” del sito è inoltre disponibile la pagina riservata “Informazioni accreditamento mediatori”, accessibile mediante password. Chi è già in possesso del titolo di mediatore può richiedere all’Organismo la password di accesso. L’accesso è consentito esclusivamente a chi possiede già il titolo di mediatore.